OPV - Olio Vegetale Puro - Regole per la Rintracciabilità

Data pubblicazione: Apr 14, 2010 4:20:41 AM

Come già stabilito dalla Legge 99/2009, per ottenere il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva di 0,28€ a kWh per la produzione di energia da oli vegetali è necessario garantire la rintracciabilità della materia prima. A tal fine il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha firmato, in data 31 marzo, la circolare esplicativa che illustra l’iter per la certificazione degli OPV.

La circolare elenca tutti i documenti che il collettore finale e gli altri intervenenti nella filiera produttiva, differenziati a seconda che sia corta o standard, debbono presentare ad Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per veder certificato il loro olio quale OPV (Olio Vegetale Puro).

Durante la prima fase a decorrere dalla data di emanazione della stessa circolare, detta fase transitoria, per garantire la rintracciabilità del prodotto saranno sufficienti certificazioni di OPV già tracciati a seguito di altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ed autocertificazioni di provenienza da semi nazionali o comunitari.

All’Agea spetta l’onere di raccogliere tutti i dati inviatole dai diversi collettori finali e approvarne la correttezza degli atti, inoltre si farà carico di servizi di monitoraggio ed analisi comparate per le rese industriali della filiera produttiva non appena si passerà alla definitiva procedura informatica per la tracciabilità degli OPV.