Decreto rinnovabili, le novità per i progettisti e per gli installatori

Data pubblicazione: Jan 24, 2011 9:22:41 AM

Il Gse predispone un portale per il calcolo del mix di fonti alternative durante la progettazione.  Nel 2013 partiranno programmi formativi certificati.

Urbanisti e architetti in grado di calcolare il mix ottimale di energie rinnovabili in fase di progettazione. Ma anche certificazione entro il 2013 per gli installatori di sistemi fotovoltaici.

Sono i contenuti della bozza di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE, discussa questa settimana al Senato in Commissione Industria, Attività produttive, Ambiente e Lavori pubblici.

 

Progettisti

L’articolo 12 della bozza prescrive al Gse la realizzazione di un portale informativo entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.

 

Il sistema fornirà a tutti i soggetti interessati, ma in particolare ad urbanisti ed architetti, di considerare la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

 

Nel portale saranno diffuse anche informazioni dettagliate su modalità di fruizione degli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili, benefici netti, costi ed efficienza energetica delle apparecchiature.

Si potrà accedere anche a una sintesi sulle procedure autorizzative adottate dalle Regioni, ai sensi deld.lgs 387/2003 e delle linee guida, per l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

Installatori

Secondo l’articolo 13 del testo in fase di approvazione, la qualifica professionale per l’attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti, stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal DM 37/2008.

I soggetti interessati devono cioè possedere uno dei seguenti tre titoli di studio: diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, titolo o attestato di formazione professionale, conseguito previo periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

 

Nel terzo caso, dal primo gennaio 2013 subentrano ulteriori prescrizioni. Il corso deve essere composto da una parte teorica e da una pratica, che si concludono con un esame e il rilascio dell’attestato. In alcuni casi può essere necessaria una formazione preliminare come elettricisti o idraulici. Al termine delle lezioni il candidato deve avere presente la situazione di mercato, i principi fisici e di funzionamento degli impianti, la scelta delle componenti in base alle diverse situazioni, la determinazione dell’orientamento dei pannelli e le condizioni di sicurezza sul lavoro.

 

Entro il 31 dicembre 2012 le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione. Le iniziative devono essere comunicate al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ENEA.

 

In caso di inadempienza degli enti locali, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali.

 

Ai sensi del d.lgs. 206/2007, è possibile il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro.