Incrementi percentuali degli incentivi
Bonus 5% aggiuntivo
Si evidenzia inoltre che la tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati) della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica pubblicata sul sito www.gsel.it;
d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.