TRASPORTI Ritardo voli - Assistenza ai passeggeri e risarcimento danni
Data pubblicazione: Dec 24, 2008 12:7:42 PM
In caso di ritardo, oltre alle forme di assistenza previste dal regolamento comunitario n. 261/2004, la compagnia aerea è responsabile del danno subito dal passeggero in virtù della Convenzione di Montreal. In questo caso al passeggero spetta un risarcimento che va fino a euro 4.800,00 circa.
Come è facile comprendere le due ipotesi non si escludono perché mentre una attiene all’aspetto risarcitorio, l’altra è relativa all’assistenza, che deve essere prestata al passeggero nell’immediatezza.
Il diritto al risarcimento per danni si prescrive entro due anni e può essere richiesto alla compagnia aerea con cui è stato stipulato il contratto o a quella che opera il volo, se diversa.
In tutti i casi di ritardo di voli in partenza dal territorio italiano, il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l’assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora d’imbarco. Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti.
Questo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal. Vediamo, adesso, cosa spetta al cittadino in base al regolamento comunitario 261, quando la partenza dell’aeromobile sia ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.
In caso di ritardo del volo rispetto all’orario di partenza previsto di almeno due ore per le tratte aeree fino a 1.500 Km, di almeno tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tran i 1.500 e i 3.500 Km, nonché di almeno quattro ore per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’ U.E., il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero, a titolo gratuito, pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Inoltre, nel caso in cui sia necessario un pernottamento, deve essere garantita adeguata sistemazione in albergo, oltre al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione.
Quando, invece, il ritardo supera le cinque ore, il vettore ha l’obbligo di fornire il rimborso o l’imbarco su un volo alternativo. Al passeggero, quindi, deve essere offerta la scelta tra il rimborso entro sette giorni, senza penali, dell’intero biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure anche per la parte di viaggio già effettuata, se divenuta inutile rispetto al programma di viaggio iniziale. Se del caso il passeggero può scegliere per un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile o l’ imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, non appena possibile. Il consumatore, infine, può anche scegliere l’ imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.
Occhi aperti, allora, e se qualcuno vi dice che non avete diritto al risarcimento, fategli pure marameo!
avv. Carmelo Calì - Presidente Confconsumatori Sicilia
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