Certificazione energetica
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN ITALIA
La certificazione energetica degli edifici è un passo obbligatorio in Italia imposto dal D.Lgs. n°192/2005 e successivamente integrato dal D.Lgs.n°311/2006, in recepimento di una direttiva Europea, che impone che gli edifici oggetto di compravendita devono essere muniti di un certificato che ne attesti l'efficienza nel consumo energetico.
Dal 1 gennaio 2012 La certificazione energetica è obbligatoria.
CHE COS’E’ L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’Attestato di Certificazione Energetica è un documento, preparato da professionisti qualificati ed abilitati, dal quale si può capire come è stato realizzato l'edificio dal punto di vista dell'isolamento termico e degli impianti in esso presenti.
L’attestato classifica energeticamente l’edificio attraverso la valutazione dei suoi “consumi” (in analogia a quanto avviene con le classi energetiche degli elettrodomestici) inserendolo in una precisa “classe energetica”, che varia dalla lettera “A” (immobile a basso consumo) alla lettera “G” (immobile ad altissimo consumo).
Un edificio mal isolato produrrà delle spese per le bollette per il riscaldamento più care per il proprietario o l’inquilino.
OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE
La certificazione è già obbligatoria per i nuovi edifici realizzati dopo l’ottobre del 2005.
Per gli edifici esistenti l’obbligo di dotarsi della certificazione scatta nel momento di una compra-vendita immobiliare, con onere a carico del venditore e con le seguenti gradualità temporali:
- dal 1° luglio 2008 nel caso di compra-vendita dell’intero edificio;
- dal 1° luglio 2009, nella compra-vendita di singole unità immobiliari.
- dal 1° luglio 2010 l’attestato energetico sarà obbligatorio anche per tutti i contratti di locazione immobiliare.
Colui che vende o affitta con contratto di locazione l'immobile è obbligato a consegnare all'acquirente tale documento.
VALIDITA’ DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L’Attestato di Certificazione Energetico (ACE) ha validità 10 anni per tutti i tipi di immobili o destinazioni d’uso dalla data di redazione.
La data di “scadenza” è riportata direttamente sull’Attestato a sinistra del documento.
Qualora nel corso degli anni di validità dell’Attestato vengano eseguiti lavori che alterino i parametri energetici (quali ad esempio la sostituzione dei serramenti finestrati, la formazione di una coibentazione a cappotto esterno od interno, la sostituzione della caldaia) sull’immobile o appartamento oggetto del certificato, l’Attestato di Certificazione Energetica non ha più legalmente validità ed in caso di compravendita o locazione deve essere redatto nuovamente.