In caso
di ritardo, oltre alle forme di assistenza previste dal regolamento
comunitario n. 261/2004, la compagnia aerea è responsabile del danno
subito dal passeggero in virtù della Convenzione di Montreal. In questo caso al passeggero spetta un risarcimento che va fino a euro 4.800,00 circa. Come
è facile comprendere le due ipotesi non si escludono perché mentre una
attiene all’aspetto risarcitorio, l’altra è relativa all’assistenza,
che deve essere prestata al passeggero nell’immediatezza. Il
diritto al risarcimento per danni si prescrive entro due anni e può
essere richiesto alla compagnia aerea con cui è stato stipulato il
contratto o a quella che opera il volo, se diversa. In
tutti i casi di ritardo di voli in partenza dal territorio italiano, il
passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo
rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l’assistenza
passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla
conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque
entro la prevista ora d’imbarco. Successivamente le informazioni
saranno fornite almeno ogni 30 minuti. Questo
quanto previsto dalla Convenzione di Montreal. Vediamo, adesso, cosa
spetta al cittadino in base al regolamento comunitario 261, quando la
partenza dell’aeromobile sia ritardata rispetto all’orario di partenza
previsto. In
caso di ritardo del volo rispetto all’orario di partenza previsto di
almeno due ore per le tratte aeree fino a 1.500 Km, di almeno tre ore
per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per
tutte le altre tratte aeree comprese tran i 1.500 e i 3.500 Km, nonché
di almeno quattro ore per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km
al di fuori dell’ U.E., il vettore ha l’obbligo di fornire al
passeggero, a titolo gratuito, pasti e bevande in congrua relazione
alla durata dell’attesa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex,
fax o posta elettronica. Inoltre, nel caso in cui sia necessario un
pernottamento, deve essere garantita adeguata sistemazione in albergo,
oltre al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione. Quando,
invece, il ritardo supera le cinque ore, il vettore ha l’obbligo di
fornire il rimborso o l’imbarco su un volo alternativo. Al passeggero,
quindi, deve essere offerta la scelta tra il rimborso entro sette
giorni, senza penali, dell’intero biglietto per la parte del viaggio
non effettuata oppure anche per la parte di viaggio già effettuata, se
divenuta inutile rispetto al programma di viaggio iniziale. Se del caso
il passeggero può scegliere per un volo di ritorno verso il punto di
partenza iniziale, non appena possibile o l’ imbarco su un volo
alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio
comparabili, non appena possibile. Il consumatore, infine, può anche
scegliere l’ imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale,
in condizioni di viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più
conveniente, a seconda della disponibilità di posti. Occhi aperti, allora, e se qualcuno vi dice che non avete diritto al risarcimento, fategli pure marameo! avv. Carmelo Calì - Presidente Confconsumatori Sicilia
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per scaricare il modulo UE di reclamo al vettore aereo e/o un organismo
nazionale competente per violazione del Regolamento UE n.261/2004
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